La difesa della sovranità sarda: profili di incostituzionalità della legge 4/2026 e ruolo della ‘Pratobello 24’
L’entrata in vigore della Legge n. 4/2026 (conversione del DL 175/2025) configura una lesione dell’ordinamento costituzionale nazionale e statutario della Sardegna. La Pratobello 24 si pone oggi come l’unico strumento normativo capace di sanare tale vulnus, esercitando le prerogative sovrane della Regione per sottrarre l’Isola a un’imposizione che ne svuota le competenze e ne minaccia l’integrità.
Difendere l’autonomia: perché la pianificazione del suolo sardo spetta solo alla Sardegna
Il punto di rottura della norma nazionale risiede nell’individuazione di aree idonee ex lege. Tale automatismo è radicalmente incostituzionale:
- Governo del Territorio (Art. 3, lett. f, Statuto Speciale).
La Sardegna gode di competenza legislativa primaria in materia di edilizia e urbanistica. L’imposizione statale di aree idonee per legge configura un’indebita sostituzione dello Stato nelle funzioni di pianificazione che lo Statuto riserva in via esclusiva alla Regione. Lo Stato non può pianificare puntualmente il suolo sardo senza svuotare di significato l’Autonomia Speciale.
- Energia e Leale Collaborazione.
In materia di “produzione e distribuzione dell’energia” (competenza concorrente), la giurisprudenza della Consulta impone il principio di leale collaborazione. L’imposizione ex lege scavalca ogni forma di intesa, trattando la Regione non come partner paritario ma come mero ente esecutore.
CONSIDERAZIONE:
Laddove il principio di leale collaborazione tra Stato e Regione dovesse intendersi declinato attraverso il recepimento del target di 6,2 GWp da parte della Regione Sardegna, ne conseguirebbe, quale necessario corollario, l’esclusiva prerogativa regionale nell’individuazione delle aree di installazione; ciò richiederebbe l’emanazione di una norma di rango primario volta a definire criteri e divieti in conformità allo Statuto Speciale, nonché l’adozione di un Piano Energetico idoneo a garantire il raggiungimento dell’obiettivo concordato. In questo quadro di necessaria autonomia legislativa, l’ora della ‘Pratobello 24’ è dunque arrivata, ponendosi come lo strumento indispensabile e non più differibile per dare attuazione a tali prerogative e tutelare il territorio.
Il paesaggio non è un valore di serie b: la sfida della Sardegna alla Corte Costituzionale
La Legge 4/2026 presenta un’asimmetria giuridica insanabile: mentre lo Stato sancisce idoneità automatiche, vieta di porre divieti definiti “aprioristici”. Tale divieto è incostituzionale per violazione dell’Articolo 9 della Costituzione:
- Equipollenza dei valori.
La tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico è un valore primario e assoluto, equipollente alla tutela dell’ambiente. Impedire l’individuazione di aree interdetto-inibitorie significa declassare gerarchicamente il Paesaggio rispetto alla produzione industriale di energia.
- Violazione del Codice Urbani (D.Lgs. 42/2004)
Negare la possibilità di porre divieti certi in aree sensibili e tutelate dal Codice dei Beni Culturali significa disapplicare la legge stessa dello Stato sulla tutela. La Pratobello 24, al contrario, recepisce e attua il Codice Urbani, esercitando il diritto/dovere della Regione di proteggere i beni archeologici e identitari dall’aggressione di impianti industriali incompatibili.
CONSIDERAZIONE
Sebbene una delle principali riserve che potrebbero sollevarsi contro la ‘Pratobello 24’ attenga all’introduzione di limiti e divieti non consentiti dal Testo Unico dell’Energia (TUE), l’acquisizione e l’approvazione della norma si rendono necessarie per sottoporre la questione al vaglio della Corte Costituzionale. Solo attraverso tale iter, infatti, il Giudice delle Leggi potrà finalmente pronunciarsi sulla reale garanzia di equipollenza e sul necessario bilanciamento tra l’obiettivo della transizione energetica e i principi, parimenti sovraordinati, della tutela del paesaggio (secondo noi totalmente violati dalla normativa sulle FER). In tal modo, si demanda al sindacato di legittimità il compito di accertare come i vincoli posti dal legislatore regionale non costituiscano un ostacolo al raggiungimento del target concordato, bensì la condizione necessaria per bilanciare l’obiettivo energetico con la salvaguardia dei beni paesaggistico-culturali e la tutela dell’identità territoriale.
Dalla passività all’esercizio del potere: blindare il territorio con piano energetico e legge regionale
L’adozione della Pratobello 24, supportata da un Piano Energetico Regionale, è l’unico strumento per blindare la sovranità sarda di fronte al rischio di un’interpretazione estensiva della norma statale.
- È fondamentale chiarire che il TUE (completato con la Legge 4/2026) non costituisce, ipso jure, una norma di grande riforma economico-sociale capace di sovvertire le competenze primarie dello Statuto Sardo. Tale natura non è esplicitata nel testo, né può essere presunta, specialmente laddove la stessa legge riconosce esplicitamente alle Regioni e Province Speciali la facoltà di individuare aree idonee secondo i propri Statuti. Ne consegue che la Sardegna non deve subire passivamente il dettato nazionale, ma ha il dovere di esercitare le proprie competenze primarie in Governo del Territorio (Art. 3 Statuto) e la competenza concorrente in Energia (secondo il principio di leale collaborazione), occupando il campo legislativo con la Pratobello 24.
- L’eventuale qualificazione del TUE come norma di grande riforma potrà, eventualmente, avvenire solo in un ipotetico scrutinio di legittimità davanti alla Corte Costituzionale.Proprio per questo, è essenziale che la Regione impugni immediatamente la Legge 4/2026 e, contemporaneamente, approvi la Pratobello 24. Solo esercitando la propria autonomia e garantendo, al contempo, il raggiungimento dei target 2030 (obiettivo che la Sardegna ha – purtroppo – accettato e che la Pratobello tecnicamente riuscirebbe ad assicurare), si sposta l’onere della prova sullo Stato. Se i divieti regionali sono l’esito di una pianificazione organica e garantiscono il risultato energetico, un’eventuale impugnazione statale della Pratobello risulterebbe priva di fondamento giuridico.
- I limiti all’insediamento FER previsti dalla Pratobello 24 non sono interdizioni arbitrarie, ma atti di tutela dovuta a beni disciplinati dal Codice Urbani (D.Lgs. 42/2004) — questo sì, norma di grande riforma economico-sociale già conclamata. Pertanto, la Pratobello 24 non fa altro che armonizzare la transizione energetica con principi di rango costituzionale (Art. 9) equipollenti alla tutela dell’ambiente. Sarà poi il Giudice Costituzionale a dover dirimere il conflitto, ma la Sardegna deve presentarsi al giudizio avendo esercitato pienamente e coraggiosamente il proprio potere legislativo.
Rivendicare oggi la Pratobello 24 non è un semplice atto di resistenza, ma il gesto di coraggio di chi oppone una proposta politica organica e positiva ai fallimenti programmatici che hanno finora caratterizzato l’azione della Giunta, riaffermando il Governo del Territorio come prerogativa sovrana e primaria.
L’autonomia va esercitata con coraggio, riappropriandosi della potestà decisionale sul dove, sul come e sul quali fonti energetiche insediare, attraverso una pianificazione energetica che assicuri il raggiungimento degli obiettivi concordati. È proprio la garanzia del risultato oggettivo, certificata dal Piano, a rendere non solo legittima la Pratobello24, ma giuridicamente necessaria l’imposizione di vincoli e poteri interdittivi a tutela di quei beni paesaggistici e culturali che la Costituzione solennemente protegge, ma che lo Stato, paradossalmente, sta nei fatti tradendo.
In questo modo, la Sardegna non dovrà più temere il confronto dinanzi alla Corte Costituzionale: in caso di impugnativa, non vi comparirà come una regione inadempiente, ma come un Ente Sovrano che si erge a difesa del proprio territorio e della propria memoria millenaria.
Questa non è una semplice argomentazione giuridica; è il mandato solenne di 211.000 firmatari. È una marea democratica che travolge ogni freddo tecnicismo e consacra la Pratobello 24 come l’unico atto di dignità, di coraggio e di autogoverno non più rinviabile: il grido di un popolo che riprende nelle proprie mani il diritto di decidere del proprio destino.